Etichettatura dei prodotti tessili: indicazioni in italiano e codici chiari

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 1.007/2011 i commercianti rischiano grosso, con multe che arrivano fino a 3.098 euro in caso di etichette non conformi.

cartello_calzature_webL’Ascom Confcommercio Bergamo in collaborazione con Federazione Moda Italia ha organizzato e svolto qualche giorno fa un workshop sull’etichettatura dei prodotti tessili. Dall’incontro è emersa l’esigenza di una maggiore attenzione per l’etichetta dei prodotti di abbigliamento da parte dei commercianti del settore abbigliamento e calzature. A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 1.007/2011 i commercianti, infatti, rischiano grosso, con multe che arrivano fino a 3.098 euro in caso di etichette non conformi.

Per evitare problemi di controlli e le conseguenti sanzioni, ha spiegato Massimo Torti, Segretario Generale di Federazione Moda Italia «è importante che i commercianti siano bene informati sul discorso etichette: le nuove regole europee, infatti, impongono alcuni criteri che, se non vengono rispettati, determinano una responsabilità del commerciante in solido con il produttore e sanzioni anche parecchio pesanti».

Tra gli aspetti più importanti vi è l’uso della lingua e dei codici meccanografici; «per la salvaguardia e la tutela del consumatore finale è necessario che l’etichetta di un capo d’abbigliamento (sia esso un jeans, camicia, piumino o altro) sia riportata in modo chiaro e trasparente» ha evidenziato Torti. «In tal ottica, le etichette devono riportare le fibre tessili contenute nel capo in lingua italiana, mentre non devono essere riportate le abbreviazioni o codici meccanografici o formule poco trasparenti». Per comodità riportiamo un esepio con le indicazioni della Norma riferita al calzaturiero.

Il D.M. 11/04/1996, modificato dal DM 30/01/2011, che ha recepito la direttiva n. 94/11/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha previsto a tutela dei consumatori che le calzature destinate al consumatore finale debbono riportare un’etichetta in lingua italiana contenente le informazioni relative al materiale con le quali sono state realizzate le tre parti che compongono la calzatura (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, e suola esterna).

I simboli dei materiali devono figurare vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura e devono avere dimensioni tali da essere comprensibili. L’etichetta, apposta su almeno una delle due calzature, può essere stampata, incollata o applicata ad un supporto, in maniera ben visibile, in modo tale che sia saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
Il venditore al dettaglio deve verificare la presenza dell’etichetta sulla calzatura posta in vendita ed esporre in maniera visibile il cartello con la simbologia utilizzata.

La normativa sopra elencata prevede che la vigilanza del mercato compete al Ministero delle Attività produttive, che la esercita attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia Giudiziaria. In caso di etichettatura non conforme o mancante, viene assegnato un termine perentorio per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine l’autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.